Conferimento d’azienda: no al regime agevolativo Irap

Pubblicato il 14 giugno 2021

In caso di conferimento d’azienda, il calcolo degli acconti IRPEF/IRES e IRAP segue la disciplina generale: dunque non si produce alcun effetto sull'unitarietà del periodo d'imposta né sull'autonomia delle parti coinvolte, non operando “alcuna trasposizione soggettiva”.

Questa la conclusione cui giunge l’Agenzia delle Entrate, nell’interpello n. 404 dell’11 giugno 2021, in risposta all’istanza sollevata da una società costituita nel novembre 2019 e che, con effetto dal 31 dicembre 2019, ha ricevuto il conferimento di un complesso aziendale produttivo da una società conferente che, per l’occasione, ha mutato il proprio codice di attività in quello di holding industriale.

L’istante, a seguito della suddetta operazione di riorganizzazione aziendale, chiedeva se fosse possibile l’applicazione del regime agevolativo Irap disciplinato dall’articolo 24 del decreto “Rilancio” in materia di versamento e determinazione del saldo 2019 e dell’acconto 2020 dell’imposta regionale sulle attività produttive.

La società proponeva una soluzione, vista l’impossibilità di beneficiare dell’agevolazione Irap, a seguito dell’operazione di riorganizzazione societaria che l’ha vista protagonista.

Tale soluzione non ha trovato il consenso dell’Amministrazione finanziaria.

Conferimento d’azienda e calcolo dell’acconto Irap per il periodo d’imposta 2020

Nella risposta n. 404/2021, l’Agenzia analizza il dettato normativo dell’articolo 24 del Decreto legge n. 34/2020 e riepiloga le modalità di determinazione e di versamento dell’acconto Irap.

Secondo l’Agenzia “nelle operazioni di conferimento, infatti, sia la società concentrante che la concentrataria permangono nel loro autonomo e distinto riferimento tributario e quindi non si pongono, e neppure possono porsi, questioni di assunzione, da parte di uno dei soggetti, di obblighi tributariamente riferibili all'altro”.

In tal caso, infatti “concentrante” e “concentrataria” rimangono soggetti indipendenti ai fini fiscali e non possono assumere obblighi tributari riferibili all’altra (circolare prot. n. 9/252 del 21 marzo 1980).

Pertanto, deve escludersi che, con riguardo al periodo d'imposta 2020, l'istante (conferitaria) possa determinare l'acconto figurativo da scomputare ex articolo 24 del Decreto legge n. 34 del 2020 facendo riferimento alla dichiarazione di un soggetto diverso, ossia della conferente.

Infatti, in base alle regole ordinarie (articolo 5-bis del Dpr 322/98 e circolare 9/252/1980), il conferimento non interrompe il periodo d’imposta e ciascun soggetto mantiene i propri distinti obblighi di versamento.

Di conseguenza, con riferimento al primo acconto Irap 2020:

•la conferente non ha diritto all’esonero previsto dal decreto Rilancio;

•la conferitaria, avendo presumibilmente uno “storico” Irap 2019 modesto se non nullo, non ricava alcun beneficio dalla norma, non potendo considerare il dato 2019 della conferente.

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