Conferimento d’azienda e conferimento dello studio equiparabili
Pubblicato il 13 dicembre 2010
Solo nel caso in cui il conferimento di studio nell’ambito professionale avvenga senza pagamento a favore del conferente e sia specificato nello statuto che al momento del recesso del conferente allo stesso non sia liquidato il valore dello studio l’operazione non genera plusvalenza. È quanto stabilito dalla prassi agenziale con varie risoluzioni, in ultimo la n. 177 del 2009.
Dunque, per le Entrate il conferimento dello studio è equiparabile a quello d’azienda, benché nel primo caso la neutralità non è oggettiva ma dipende da una clausola statutaria. Altra differenza sussiste allorché ci sia cessione dello studio ad un collega che proseguirà l’attività: non è richiesta la formalizzazione di alcuna con firme autenticate. Pertanto, il trasferimento avverrà con emissioni di fatture soggette ad Iva. In tal caso, si consiglia di annotare separatamente l’importo di ciascun bene e diritto ceduto, macchine d’ufficio o subentro nei rapporti con la clientela, per poter estromettere dalla tassazione la plusvalenza dei beni mobili acquisiti prima del 4 luglio 2006 (art. 54 del Tuir).