Conferimenti d’azienda: chi presenta l’istanza di rimborso Irap?

Pubblicato il 22 ottobre 2009

I soggetti in possesso dei requisiti per presentare l’istanza di rimborso Irap possono incontrare qualche difficoltà nel caso che abbiano eseguito conferimenti aziendali e  manifestato perdite fiscali nei periodi d’imposta “rimborsabili”. In assenza di precise istruzioni ministeriali, si individuano due diversi scenari.

Il primo riguarda il caso in cui con l’operazione di conferimento per il soggetto conferente si verifica la cessazione dell’azienda e, in cambio del valore di quest’ultima, egli riceve come corrispettivo una partecipazione nel capitale sociale della conferitaria. In questa circostanza, va chiarito chi sia il soggetto competente a presentare l’istanza di rimborso Irap per gli anni precedenti l’operazione di conferimento. La cessazione dell’azienda da parte del soggetto conferente non fa venire meno il diritto al rimborso, ma indica semplicemente che lo status dell’imprenditore quale soggetto passivo è mutato. Benché le istruzioni alla compilazione dell’istanza di rimborso non esaminino esplicitamente questa tipizzazione, ciò non vuol dire che per il soggetto conferente non sussistano i requisiti per ottenere il rimborso dell’Irap versata. Resta da verificare se l’istanza debba essere presentata dal soggetto conferente, che da imprenditore è divenuto persona fisica, o dalla conferitaria. A ragion veduta, sembra che il diritto al rimborso spetti al conferente, dato che con il conferimento d’azienda si attua un’operazione fiscalmente neutra con la scissione e fusione e non si verifica una successione a titolo universale per la conferitaria.

Col secondo scenario prospettato, si pone il caso in cui il conferimento avvenga da parte di una società, per cui non si ha alcuna estinzione del soggetto conferente. In analogia con il caso di scissione parziale - in cui si stabilisce che le eventuali perdite rideterminate a fronte della maggiore deduzione spettano in proporzione alla scissa - sarà la conferente a dover presentare l’istanza di rimborso dell’Irap con riferimento ai periodi d’imposta precedenti all’operazione di conferimento.

Il sistema del click day per l’ammissione al rimborso delle istanze Irap sembra avere i giorni contati. È atteso già per fine mese una soluzione che si basi su criteri oggettivi di ripartizione. La procedura telematica, infatti, ha amplificato troppo il concetto di chi “arriva prima”, che nell’abito fiscale sembra sbagliato.

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