L’Agcm ha rimesso alla Consulta, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, una questione di costituzionalità degli articoli 93-ter, comma 1-bis, Legge. n. 89/1913 (Sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili) e 8, comma 2, Legge n. 287/1990 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), in riferimento agli articoli 3, 41 e 117, comma 1, della Costituzione.
Lo ha fatto nell’ambito di un procedimento avviato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nei confronti del Consiglio Notarile di Milano, volto ad accertare la sussistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell’articolo 2 della legge n. 287/1990, asseritamente realizzata con la richiesta a tutti i notai del distretto di dati concorrenzialmente sensibili, al fine di far emergere le posizioni di preminenza economica, nonché in considerazione delle iniziative disciplinari avviate nei confronti dei notai del distretto maggiormente produttivi ed economicamente performanti, accompagnate da attività segnaletica volta a dare risalto a tali iniziative.
E' quanto si apprende dal Bollettino settimanale dell'Autorità, pubblicato il 7 maggio 2018.
La disposizione censurata, e che dovrà essere oggetto di verifica di costituzionalità, è quella introdotta dalla modifica normativa che la Legge di bilancio 2018 ha operato nei confronti della disciplina notarile e, segnatamente, relativamente all’art. 93-ter, comma 1-bis, Legge n. 89/1913, che impedirebbe di ritenere applicabili le regole in materia di concorrenza ad alcune tipologie di imprese e che, di fatto, bloccherebbe ai notai la possibilità di ricorrere all’Antitrust per le controversie con il Consiglio del Notariato.
Si ricorda che sulla specifica questione si è di recente pronunciata la Corte d’appello di Milano, nel testo di un'ordinanza del 14 marzo 2018, affermando, sostanzialmente, che alla luce della citata modifica, le norme di tutela della concorrenza e del mercato non si applicano ai Consigli notarili che assumono l’iniziativa disciplinare, in quanto, limitatamente all’esercizio della vigilanza, essi non regolano i servizi offerti sul mercato, ma esercitano prerogative tipiche dei poteri pubblici.
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