Gli Ermellini hanno confermato la decisione con cui la Corte d’appello aveva respinto la richiesta avanzata da un soggetto, condannato per bancarotta, di applicazione del principio del “no bis in idem” e di revoca di altra sentenza che lo riguardava, pronunciata dalla stessa Corte di appello, con conseguente esecuzione di una sola decisione.
La Corte d’appello, in particolare, aveva rigettato l’istanza del reo ritenendo, diversamente da quanto ex adverso argomentato, che i fatti di reato rispettivamente giudicati con le due pronunce non erano coincidenti sotto il profilo delle condotte materiali.
A fronte dell’impugnazione di questa statuizione, la Corte di cassazione – sentenza n. 42834 del 19 settembre 2017 - ha ritenuto infondati i motivi con cui la difesa del condannato aveva denunciato le asserite erroneità, incompiutezza e manifesta illogicità della motivazione, affermando, per contro, l’incensurabilità del percorso giustificativo adottato dai giudici di merito.
Nel dettaglio, era stata esclusa la perfetta identità e sovrapponibilità delle condotte di bancarotta fraudolenta per distrazione, per le quali il ricorrente era stato condannato nei due procedimenti penali, conclusisi, entrambi, con la sua condanna.
Ciò, sulla base dell’analisi dei fatti di reato contestati che, sebbene riguardanti lo stesso bene materiale, ossia un determinato marchio, si erano realizzati attraverso condotte differenziate sul piano temporale, mediante distinte operazioni di cessione del marchio in assenza di corrispettivo e di qualsiasi contropartita.
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