Condotta della vittima imprevedibile, esclude la colpa del custode

Pubblicato il 01 novembre 2017

Caso fortuito: negligenza colposa e non prevedibile

La condotta negligente della vittima non necessariamente esclude la responsabilità del custode. Più in particolare, la condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia, può costituire “caso fortuito” ed escludere integralmente la responsabilità del custode ai sensi dell’art. 2051 c.c., quando abbia due caratteristiche: sia colposa e non prevedibile dal custode medesimo.

A stabilirlo, la Corte di Cassazione, terza sezione civile, cassando con rinvio la pronuncia di merito con cui era stata negata la responsabilità di un condominio, per un incidente avvenuto ad un condomino, caduto inciampando nel dislivello tra l’ascensore ed il piano. Nella specie, la Corte territoriale aveva ritenuto che l’incidente fosse interamente addebitabile alla distrazione della vittima e che di conseguenza ricorresse un’ipotesi di caso fortuito, come tale idonea ad escludere la responsabilità, ex art. 2051 c.c., del condominio custode.

Invero – affermano gli Ermellini con ordinanza n. 25837 del 31 ottobre 2017 - hanno tuttavia errato i giudici distrettuali, nel prendere unicamente in considerazione la condotta della vittima, senza tuttavia analizzare se la stessa potesse ritenersi eccezionale, anomala ed imprevedibile da parte del custode (solo così, potendo ravvisarsi un’ipotesi di caso fortuito, tale da escludere qualsivoglia responsabilità del condominio).

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