Condono sempre valido per le società
Pubblicato il 02 settembre 2008
La Ctr Lazio, con la sentenza n. 68/12/2008 depositata il 6 agosto 2008, ha chiarito che le preclusioni alla definizione agevolata di condono degli atti in contestazione per coloro che abbiano subito l’azione penale sono riservate solo alle persone fisiche. Dunque, ad una società non è mai preclusa la definizione degli atti pendenti in presenza di reati tributari: il comma 1, dell’articolo 15 della legge 289/2002 dispone, infatti, la possibilità di accedere alla definizione agevolata degli accertamenti, degli atti di contestazione di sanzioni e dei Pvc con la sola esclusione dal beneficio dei soggetti nei cui confronti sia stata esercitata l’azione penale a norma del Dlgs 74/2000 di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza. Inoltre, viene precisato che i reati tributari commessi in vigenza della legge 516/1982, abrogata dal citato Dlgs 74/00, non limitano la definizione agevolata in oggetto.