Condono inefficace per il contribuente che omette il versamento delle rate successive alla prima

Pubblicato il 28 settembre 2011 Secondo la Corte di cassazione – sentenza n. 19681 del 27 settembre 2011 – nell'ipotesi di condono Iva ed Irpef, “ l'omesso versamento delle rate successive alla prima entro le date indicate determina l'inefficacia integrale della definizione”. Ed infatti – precisa la Corte - la norma di cui all'articolo 9 bis della legge 289/2002, prevede che le sanzioni non si applicano se entro un certo termine si provvede, anche a rate, al pagamento delle imposte. Tuttavia, “la non applicazione delle sanzioni si verifica solo se si provvede al pagamento (in unica soluzione o rateale che sia) delle imposte nei termini e nei modi di cui alla medesima disposizione, con la conseguenza che tale effetto non si verifica (neppure parzialmente) se il pagamento non interviene nei suddetti termini e modi”.

Sulla scorta di tale assunto i giudici di legittimità hanno ribaltato la decisione con cui le Corti di merito avevano dichiarato efficace un condono Iva ed Irpef nonostante nonostante il contribuente avesse versato esclusivamente la prima rata omettendo il versamento delle rate successive.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Notifica ricorso solo telematica, nessuna sanatoria per raggiungimento dello scopo

26/02/2025

Obblighi fiscali del custode giudiziario per beni sequestrati

26/02/2025

Assegno di inclusione: novità in arrivo. Aggiornate le faq dal ministero del lavoro

26/02/2025

Aiuti per imprese agricole di Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpite dalle alluvioni 2023

26/02/2025

Decreto Cultura 2025 convertito: misure

26/02/2025

NASpI: dimissioni per fatti concludenti con doppia penalizzazione

26/02/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy