Condomino distaccato da impianto centralizzato, esonerato da spese di gestione

Pubblicato il 13 maggio 2017

E’ legittima la rinuncia di un condomino all’uso dell’impianto centralizzato di riscaldamento – anche senza necessità di autorizzazione o approvazione da parte degli altri condomini – purché l’impianto non ne sia pregiudicato, con conseguente esonero, in applicazione del principio di cui all'art. 1123 comma 2 c.c., dall'obbligo di sostenere le spese per l’uso del servizio centralizzato. In tal caso il condomino è tenuto solo a pagare le spese di conservazione dell’impianto stesso.

Condomino esonerato a prescindere dal regolamento di condominio

Né può rilevare, in senso impediente, la disposizione eventualmente contraria contenuta nel regolamento di condominio (anche se contrattuale), essendo quest’ultimo un contratto atipico meritevole di tutela solo in presenza di un interesse generale dell’ordinamento.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, accogliendo le ragioni di un condomino, cui, con delibere condominiali, non era stato consentito di distaccarsi dall'impianto di riscaldamento centralizzato. Oltre ad opporsi alle predette delibere, il condomino chiedeva, per l’effetto, di essere esonerato dal pagamento delle spese di gestione del predetto impianto centralizzato, di cui non intendeva più usufruire.

Richieste accolte dai Giudici Supremi, secondo cui – con ordinanza n. 11970 del 12 maggio 2017 – la condivisibile valutazione di nullità della clausola regolamentare impeditiva del distacco del singolo condominio dall'impianto centralizzato, si estende anche alla correlata previsione che obblighi il medesimo condomino al pagamento delle spese di gestione malgrado il distacco, dovendosi ragionevolmente sostenere che la permanenza di tale obbligazione di fatto assicuri la permanenza della clausola affetta da nullità.

 

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