E’ considerato comportamento lecito quello del condomino che usa il cortile condominiale, mutandone la destinazione, come passo carrabile per accedere al magazzino, di sua proprietà, trasformato in garage.
L’affermazione arriva dalla Corte di cassazione che con sentenza n. 21256 del 5 ottobre 2009 ha trattato l’annosa questione dei cambi d’uso di magazzini in autorimesse per la necessaria reperibilità di posti auto da parte dei condomini.
Nella pronuncia i magistrati hanno ribadito un principio consolidato secondo cui il bene comune può essere modificato da un singolo condomino, se non altera la destinazione del bene, qualora non diminuisca l’uso che del bene ne fanno anche gli altri condomini. Nel caso in questione dalla trasformazione del cortile in passo carrabile ne beneficiavano anche gli altri condomini potendo questi transitarvi per accedere ai propri appartamenti per operazioni di carico e scarico.
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