L’amministratore di condominio può esercitare, nel giudizio penale, l’azione civile per il risarcimento dei danni subiti dal condominio.
Questo, tuttavia, non esclude che tale azione possa essere esercitata direttamente dall’assemblea condominiale.
Diversamente opinando, difatti, si dovrebbe concludere che l’amministratore condominiale possa addirittura impedire un’azione giudiziaria, voluta e decisa dall’assemblea dei condomini, in evidente contrasto con il dovere sancito dall’articolo 1130 del Codice civile, ai sensi del quale l’amministratore è tenuto ad eseguire le deliberazioni dell’assemblea del condominio, la quale può anche deliberare di promuovere una lite o di resistere ad una domanda.
Deve, in definitiva, ritenersi ammissibile un’eventuale costituzione di parte civile del condominio medesimo, deliberata in assemblea condominiale straordinaria.
E’ il principio sancito nella sentenza di Cassazione n. 30297 del 16 giugno 2017.
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