Condominio minimo: spese rimborsabili solo se urgenti
Pubblicato il 15 aprile 2015
Anche nel
condominio “minimo”, ossia quello in cui si applicano le norme sull'amministrazione di beni oggetto di comunione in generale, per il
rimborso delle spese per la conservazione delle cose comuni
anticipate da un proprietario si applica la disciplina contenuta nell'articolo 1134 del codice civile, secondo cui il diritto al rimborso sussiste solo nei casi di
spesa urgente.
La questione affrontata dalla Corte di cassazione, con sentenza n.
7457 del 14 aprile 2015, ha riguardato la richiesta, da parte di un condomino di un immobile, di rimborso della spesa sostenuta per
lavori necessari ed urgenti di rifacimento ed impermeabilizzazione del terrazzo di copertura in uso esclusivo del richiedente che però costituiva anche la copertura degli altri immobili compresi nello stabile.
I giudici della Suprema Corte hanno chiarito, quindi, che la richiesta di rimborso della spesa sostenuta per il rifacimento del terrazzo
può essere accolta solo se si ravvisa il carattere urgente dell'intervento, quindi indifferibile.
Tale urgenza, però,
non è rinvenibile nel fatto che il condomino,
un anno prima della esecuzione dei lavori, avesse rinvenuto una
macchia di umidità nel soffitto dell'appartamento.
Si sarebbe dovuto, invece, verificare “
se dette spese avessero effettivamente il carattere della indifferibilità, nel senso di non poter essere rinviate senza pregiudizio o pericolo per la cosa comune”.