Il condomino può informare l’amministratore di condominio dell’avvenuta compravendita di un’unità immobiliare, anche mediante una semplice dichiarazione di avvenuta stipula del rogito, rilasciata dallo stesso notaio rogante, purché essa risulti provvista di tutte le indicazioni utili per la tenuta, da parte dello stesso amministratore, del registro dell’anagrafe condominiale. Non serve più, dunque, trasmettere la copia integrale dell’atto di acquisto.
Lo ha deciso il Garante della privacy, interpellato sulla questione, dopo essersi consultato con il Consiglio Nazionale del Notariato. In pratica – come si legge nella newsletter n. 434 del 30 ottobre 2017 – la suindicata modalità di comunicazione, ossia la dichiarazione di avvenuto rogito (che il cittadino è legittimato a richiedere al notaio), può considerarsi equipollente, in termini di autenticità e certezza, alla copia autentica dell’atto e può pertanto costituire una valida alternativa a quest’ultimo.
Così statuendo, il Garante ha dato risoluzione ad una problematica piuttosto diffusa nei condomini, connessa proprio alla violazione della privacy, in quanto è risaputo come gli atti di compravendita, sinora trasmessi integralmente, contengano molte informazioni personali sulle persone; senz’altro molte di più di quelle strettamente necessarie all’amministratore per provvedere alle sue incombenze.
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