Condominio. Avviso assemblea senza obbligo di allegare documenti

Pubblicato il 06 ottobre 2020

L'obbligo di informare preventivamente i condomini in ordine al contenuto degli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea di condominio è finalizzato a far conoscere ai convocati, anche in termini non analitici e minuziosi, l'oggetto essenziale dei temi da esaminare, così da consentire una partecipazione consapevole alla discussione e alla relativa deliberazione.

L'amministratore condominiale non è ossia obbligato ad allegare, all'avviso di convocazione, anche i documenti giustificativi o i bilanci da approvare.

Non viene infatti pregiudicato il diritto alla preventiva informazione sui temi in discussione, in quanto ad ognuno dei condomini è comunque riconosciuta la facoltà di richiedere, anticipatamente e senza interferire sull'attività condominiale, le copie dei documenti oggetto di eventuale approvazione.

E nel caso in cui tale richiesta non sia stata avanzata, il singolo condomino non può invocare l'illegittimità della successiva delibera di approvazione per l'omessa allegazione dei documenti contabili all'avviso di convocazione dell'assemblea. Egli può, nel caso, impugnarla per motivi che attengano esclusivamente alla modalità di approvazione o al contenuto delle decisioni assunte.

Così la Corte di cassazione con ordinanza n. 21271 del 5 ottobre 2020, nel cassare una decisione di merito pronunciata in materia condominiale.

In particolare, la Suprema corte ha accolto il motivo di ricorso con un condomino aveva impugnato la sentenza della Corte d’appello, nella parte in cui era stato erroneamente affermato che la mancata comunicazione preventiva del bilancio sottoposto all'approvazione dell'assemblea lederebbe il diritto ad una corretta informazione dei singoli riguardo alle materie da discutere.

Secondo il ricorrente, i giudici di merito avevano trascurato il fatto che tale diritto è soddisfatto dall'avviso di convocazione contenente l'indicazione delle materie all'ordine del giorno, non occorrendo la trasmissione della documentazione contabile, dato che il destinatario del rendiconto non sono i singoli condomini, ma l'assemblea.

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