Una nota del ministero dello Sviluppo economico (protocollo 0005574), del 21 febbraio 2007, interpreta le nuove regole fissate dall’articolo 10 del Dl 223/05 (legge 248/06) in materia di contratti bancari. La nuova norma ha sostituito l’articolo 118 del testo unico bancario, introducendo la disposizione secondo la quale “nei contratti di durata può essere convenuta la facoltà di modificare i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo”. In altri termini, d’estate attribuisce al cliente un diritto di recesso senza penalità e spese di chiusura. Si tratta di una vera e propria svolta nel settore bancario, che il Ministero si è affrettato ad interpretare. La disposizione prevede inoltre che:
- la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali da parte della banca deve essere comunicata al cliente entro 30 giorni;
- la comunicazione deve avvenire in forma scritta o mediante altro supporto durevole,la modifica si intende approvata se il cliente non recede entro 60 giorni: in tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all’applicazione delle precedenti condizioni praticate;
- le condizioni contrattuali sfavorevoli al cliente che non rispettano le condizioni previste dalla legge si considerano inefficaci;
- la variazione dei tassi di interesse a seguito di operazioni di politica monetaria, devono riguardare contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori e vanno applicate senza recare pregiudizio al cliente;
- in ogni caso, nei contratti di durata il cliente può sempre recedere senza penalità e spese di chiusura.
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