La Suprema corte ha cassato la decisione con cui il Tribunale del riesame, in sede di rinvio, aveva annullato l’ordinanza del Gip di applicazione della misura cautelare in carcere in capo ad un uomo, accusato di avere pubblicamente fatto apologia dello Stato islamico, associazione con finalità di terrorismo internazionale, mediante la diffusione su Facebook di video che inneggiavano al martirio di religione.
Il Collegio di legittimità ha, in particolare, aderito ai rilievi sollevati dal Procuratore della Repubblica, secondo il quale l’ordinanza impugnata aveva violato il principio di diritto enunciato dalla medesima Cassazione nella sentenza n. 24103/2017.
Con quest'ultima, sempre nell’ambito della vicenda esaminata, era stata annullata una prima ordinanza del Tribunale del riesame e disposto il rinvio, per un nuovo esame, al medesimo organo giudicante il quale avrebbe dovuto attenersi al principio secondo cui le consorterie di ispirazione jihadista operanti su scala internazionale hanno natura di organizzazioni terroristiche rilevanti ex articolo 270 bis del Codice penale.
In detto contesto, era stato altresì condiviso il percorso logico-argomentativo auspicato dal Pm il quale, esaminate le singole videoregistrazioni diffuse dall’indagato, aveva desunto la natura apologetica e propagandistica dello Stato Islamico.
Ora, secondo la Cassazione – sentenza n. 55418 del 12 dicembre 2017 - l’ordinanza impugnata si era posta in contrasto con il principio richiamato, cadendo nel medesimo vizio logico o, quantomeno, in un’evidente carenza motivazionale, che aveva determinato l’annullamento della prima decisione di riesame.
In essa, era stata infatti negata la connotazione terroristica della cosiddetta “guerra santa”, nonché apoditticamente affermato che il richiamo al martirio religioso non consentirebbe, comunque, di ricondurre univocamente all’Isis.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".