Con sentenza n. 21090 depositata il 19 ottobre 2015, la Corte di Cassazione, terza sezione civile, ha respinto il ricorso di una Asl, condannata a risarcire una donna per il decesso del marito, avvenuto durante il ricovero ospedaliero a seguito di un infortunio sul lavoro.
Nel respingere le censure mosse dall'Azienda sanitaria, la Cassazione ha affermato il principio per cui, per andare esente da responsabilità, non basta che una struttura sanitaria (pubblica o privata che sia) rispetti, come nel caso di specie, tutte le dotazioni e le istruzioni – seppur manifestamente insufficienti per le situazioni di emergenza - previste dalla normativa vigente.
In tema di responsabilità contrattuale, infatti, sussiste l'obbligo di erogare le prestazioni – oggetto di obbligazione contrattuale nel c.d. "contratto di spedalità"- con la massima prudenza e diligenza.
Per cui un nosocomio, oltre a rispettare le normative di ogni rango in tema di dotazione e struttura nelle organizzazioni delle emergenze, è tenuto a garantire, per il tramite dei suoi operatori, condotte adeguate alle condizioni disperate del paziente ed in rapporto alle precarie e limitate disponibilità di mezzi e risorse - benché conformi alla normativa vigente – adottando di volta in volta le determinazioni più idonee a scongiurare l'impossibilità di salvataggio del leso.
Alla luce delle enunciate premesse, nel caso di specie – ha concluso la Suprema Corte – il ritardo nella comunicazione degli esiti degli esami di laboratorio, nell'avvio dell'intervento chiururgico, così come pure le modalità di manipolazione della parte lesa del paziente, sono state correttamente considerate quali cause dell'esito letale. Mentre anche una eventuale conformità delle pur non adeguate scorte di sangue alle previsioni normative, non avrebbe potuto senz'altro esonerare l'azienda dall'obbligo di adozione di ogni misura conseguente, quale, nella specie, l'immediata richiesta di altro sangue o il trasferimento del paziente presso altra struttura maggiormente attrezzata.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".