Condanna per minacce ed ingiurie a carico al datore di lavoro che promette un trattamento vessatorio alla dipendente

Pubblicato il 09 giugno 2011 Con sentenza n. 22816 dell'8 giugno 2011, la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un uomo che era stato condannato dai giudici di merito per aver minacciato ed ingiuriato una dipendente prospettandole, altresì, un trattamento vessatorio se non avesse presentato la lettera di dimissioni.

Il ricorrente si era difeso sostenendo che gli organi giudicanti avevano erroneamente ritenuto che l'espressione da lui utilizzata “ti farò schiattare” potesse costituire una minaccia, quando il significato del verbo “schiattare” sarebbe, in realtà, incerto, non risultando registrato su alcun dizionario della lingua italiana; secondo l'imputato, anche l'invettiva che lo stesso aveva indirizzato alla donna, “sei una vergognosa” , era da considerare priva di valenza offensiva.

Diversa la lettura operata dei giudici di legittimità secondo cui “l'espressione “ti farò schiattare” non solo è di uso comune, ma è riportata su tutti i dizionari della lingua italiana con l'inequivoco significato “ti farò crepare”; per quel che riguarda l'appellativo “vergognosa”, la Corte ha infine rilevato come o stesso fosse stato correttamente valutato dai giudici di merito nel suo significato ingiurioso.
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