Condanna per il sindaco che omette il controllo sull’operato degli amministratori

Pubblicato il 06 agosto 2011 Deve essere ritenuto responsabile il membro del collegio sindacale che in quanto tale ha avvallato l’operato degli amministratori di una finanziaria che controllava una banca, ambedue poi fallite, in violazione dei doveri di vigilanza a cui è tenuto ai sensi del codice civile.

L’imputato, tenendo cuna condotta omissiva, ha permesso che la banca emettesse warrant in spregio alle norme sulla corretta raccolta del risparmio. Tale emissione fu considerata dalle autorità un sotterfugio per ricavare fondi visto che il premio era fissato in un valore uguale a quello dell’obbligazione sottostante e l’opzione per l’acquirente del warrant non esisteva essendo questo obbligato all’acquisto.

Rilevante è poi l’enorme raccolta di fondi rispetto al capitale sociale della finanziaria; un semplice controllo da parte dell’imputato avrebbe consentito di rilevare la sproporzione nonché la procedura scorretta di emissione di quelle che in realtà dovevano essere obbligazioni.

In base ai fatti accertati, quindi la Corte di cassazione , quinta sezione penale, con sentenza n. 31163 del 5 agosto scorso, conferma la pronuncia del giudice di merito.
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