La condanna in solido delle parti alla rifusione delle spese processuali postula, ai sensi dell’art. 97 c.p.c., una responsabilità solidale in ordine all'obbligazione dedotta in giudizio, oppure una mera comunanza di interessi tra le parti che è correlabile anche ad una convergenza di atteggiamenti difensivi.
Alla luce di tale principio, che governa il processo civile ma che deve orientare anche l’interpretazione dell’art. 541 c.p.p., deve allora affermarsi che, nel caso di parte civile costituita nei confronti di più imputati, ricorrendo le condizioni sopra indicate, ben può essere disposta la solidarietà nel pagamento delle spese processuali nei confronti dell’anzidetta parte.
E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, seconda sezione penale, con sentenza n. 1681 depositata il 13 gennaio 2017.
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