Il limite di 50 anni di età per poter partecipare al concorso per l’accesso alla professione di notaio viola il principio della parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.
L’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che fissa a 50 anni il limite di età per poter partecipare al concorso per accedere alla professione notarile.
Una tale normativa non appare perseguire gli obiettivi di garantire la stabilità dell’esercizio di tale professione per un lasso temporale significativo prima del pensionamento, di proteggere il buon funzionamento delle prerogative notarili e di agevolare il ricambio generazionale e il ringiovanimento del Notariato.
Essa, in ogni caso, eccede quanto necessario per raggiungere tali obiettivi, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare.
Così la Corte di Giustizia dell’Unione europea nel rispondere, con sentenza depositata il 3 giugno 2021 rispetto alla causa C-914/19, a una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata nell’ambito di una controversia tra il Ministero della Giustizia italiano e un notaio, in merito alla fissazione di un limite di 50 anni di età per la partecipazione al concorso notarile.
Per la Corte Ue, anche se gli obiettivi perseguiti dal Governo italiano - di garantire la stabilità dell’esercizio della professione, di proteggere il buon funzionamento delle prerogative notarili e di agevolare il ricambio generazionale e il ringiovanimento del notariato - possono essere considerati legittimi, la disposizione nazionale di cui trattasi "non appare perseguire tali obiettivi", circostanza che, comunque, spetta al giudice del rinvio verificare.
E nell’ipotesi in cui tale giudice concludesse, nondimeno, che detta disposizione persegue i predetti obiettivi, incombe sul giudice del rinvio verificare se sia consentito conseguire quegli stessi obiettivi “senza con ciò ledere in modo eccessivo gli interessi legittimi degli aspiranti alla professione di notaio di età pari o superiore a 50 anni, i quali, per effetto di tale norma, sono privati della possibilità di esercitare tale professione”
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