Concorrenza. La Camera approva, testo al Senato

Pubblicato il 08 ottobre 2015

Nella seduta del 7 ottobre 2015, la Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge in materia di mercato e concorrenza. Il testo del provvedimento verrà ora sottoposto all’esame del Senato.

Oltre a misure che interessano settori che vanno dalle assicurazioni alle telecomunicazioni, dai servizi bancari, postali e turistici a quelli di energia e gas, dall’ambiente alle farmacie, il provvedimento contiene rilevanti interventi per quel che concerne i servizi professionali.

Società tra avvocati, ingresso dei soci di solo capitale con limiti

In primo luogo, l’elaborato interviene a disciplinare le società tra avvocati consentendo l'esercizio della professione forense in forma societaria come società di persone, a società di capitali o a società cooperative, con iscrizione delle medesime in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la società.

In dette compagini viene ammesso l’ingresso di soci di solo capitale a patto che i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, siano avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni. Il venire meno di questa condizione è causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta la società deve procede alla relativa cancellazione dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine, perentorio, di sei mesi.

I componenti dell'organo di gestione non possono, inoltre, essere estranei alla compagine sociale.

Rimane fermo, in ogni caso, il principio della personalità della prestazione professionale e l'incarico dovrà essere svolto solo da soci professionisti che devono assicurare la piena indipendenza e imparzialità, dichiarando possibili conflitti di interesse o incompatibilità, iniziali o sopravvenuti.

In caso di sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto si determina causa di esclusione dalla società.

Vietata, con emendamento da ultimo approvato, la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona.

Un notaio ogni 5mila abitanti

Rispetto alla professionale di notaio vengono modificati i criteri utili per stabilire il numero e la relativa distribuzione sul territorio nazionale. Nel dettaglio, viene previsto che ad ogni posto notarile corrisponda una popolazione di almeno 5.000 abitanti.

Il notaio potrà, inoltre, recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il territorio della regione in cui si trova la sede assegnatagli, ovvero in tutto il distretto della Corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni, aprendo anche un ufficio secondario nel territorio del suo distretto notarile, nonchè recarsi nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari della Repubblica italiana.

Vengono, inoltre, disciplinati gli obblighi di deposito su conto corrente dedicato di particolare categorie di somme ricevute dai professionisti.

Tra le altre misure, viene altresì previsto che la tenuta e la conservazione del registro delle successioni, attualmente a cura delle cancellerie di tribunale, venga affidata al Consiglio Nazionale del Notariato, sotto la vigilanza del ministro della Giustizia.

In detto registro, consultabile da chiunque ne faccia richiesta, il notaio provvederà alle inserzioni previste dalla legge d'ufficio, se si tratta di dichiarazioni da lui ricevute o certificati da lui rilasciati, ovvero su delega dell'ufficio giudiziario o su istanza di parte, se si tratta di dichiarazioni ricevute dal cancelliere o provvedimenti del tribunale. Al notaio spetterà anche il rilascio degli estratti e dei certificati richiesti.

Srl semplificate, costituzione per tramite di scrittura privata

Viene consentito che le società a responsabilità limitata semplificata possano essere costituite anche mediante scrittura privata, fermo restando l'obbligo di iscrizione presso il registro delle imprese. In dette ipotesi, spetta agli amministratori il relativo deposito, entro venti giorni, mentre per quanto riguarda gli adempimenti in tema di antiriciclaggio relativi agli atti di iscrizione vi provvede il conservatore del registro competente per territorio.

Atti sottoscritti digitalmente e altre misure

L’articolo 30 del disegno di legge, inoltre, individua diverse tipologie di atti (quali, ad esempio, contratti aventi ad oggetto il trasferimento di quote sociali di Srl e la costituzione sulle stesse di diritti parziali etc.) per i quali è consentita la sottoscrizione, oltre che con atto pubblico o scrittura privata, anche con modalità digitali, attraverso modelli standard e con assistenza di soggetti accreditati presso le Camere di commercio.

Con norma di interpretazione autentica, altresì, viene estesa alle società di ingegneria costituite in forma di società di capitali o cooperative la disciplina sulle società tra professionisti.

Da segnalare, la soppressione della norma che, in tema di compravendite immobiliari di beni immobili destinati ad uso non abitativo nel limite di valore catastale massimo di 100.000 euro la possibilità anche agli avvocati di autenticare le sottoscrizioni dei relativi atti di trasferimento.

Per quanto riguarda i compensi per le prestazioni professionali, viene previsto che la comunicazione ai clienti relativa al grado di complessità dell'incarico, gli oneri ipotizzabili, gli estremi della polizza assicurativa, venga resa per iscritto. Medesima forma scritta anche per il preventivo di massima.

Il via libera del provvedimento da parte della Camera è stato salutato con soddisfazione dal ministro dello Sviluppo economico, Federica Guidi, che ne ha auspicato la definitiva approvazione entro la fine dell’anno.

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