Concordato in bianco con obbligo di audizione

Pubblicato il 04 luglio 2016

Inammissibilità solo dopo ascolto debitore

Nel caso di presentazione di proposta di concordato preventivo cosiddetto in bianco o con riserva deve essere sempre rispettato l’obbligo di audizione del debitore, per come sancito dall’articolo 162, 2° comma, della Legge Fallimentare.

Occorre, infatti, che sia consentito allo stesso lo svolgimento delle proprie difese prima della eventuale pronuncia di inammissibilità.

Questo, salvo il caso in cui la proposta di concordato si inserisca nell’ambito di una procedura prefallimentare, in cui il debitore sia stato comunque sentito in relazione alla proposta ed abbia avuto modo di svolgere le sue difese.

E’ questo il principio di diritto sancito dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 12957 depositata il 22 giugno 2016 e con la quale è stata confermata la pronuncia di secondo grado di accoglimento del reclamo di un soggetto debitore avverso il decreto di inammissibilità della domanda di concordato preventivo in bianco dallo stesso presentato e la conseguente sentenza di fallimento.

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