Nel rispetto del decreto legislativo 218 del 1997, la transazione tra agenzia delle Entrate e contribuente (accertamento con adesione) non può essere lasciata alla libera contrattazione tra le parti, secondo lo schema del vecchio concordato vigente prima della riforma tributaria del 1973. La libertà di azione dei dipendenti degli uffici finanziari deve considerarsi “limitata”. Così ha stabilito dei Conti, sezione giurisdizionale d’appello per , nella sentenza 2/06. Con la pena esemplare di 200mila euro, che un funzionario dell’ufficio dell’agenzia delle Entrate di Trapani è stato condannato a pagare, il collegio giudicante ha voluto ribadire come la transazione tributaria debba necessariamente essere fondata su dati oggettivi e non debba essere lasciata al libero arbitrio. Inoltre, secondo il monito della sentenza, si rende necessario redigere per ciascun incontro con il contribuente una sintetica verbalizzazione con la quale sarà dato atto della documentazione prodotta e delle motivazioni addotte.
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