Concetto di “attività di call center”

Pubblicato il 02 marzo 2017

La Legge di Bilancio 2017 ha modificato l’art. 24 bis del D.L. n. 83/2012 e le nuove modifiche si applicano agli operatori economici che localizzano, svolgono ovvero si avvalgono di un servizio di call center.

In merito al concetto di attività di call center, rilevante ai fini dell’applicazione del nuovo art. 24-bis, Confindustria, con circolare n. 19997 del 21 febbraio 2017, in assenza di una definizione giuridica certa e di specifiche indicazioni da parte delle Amministrazioni compenti, aveva consigliato di interpretare ampiamente tale concetto ricomprendendo ogni tipologia di servizio riconducibile a una sorta di front office (es. assistenza e gestione della clientela).

Successivamente il Ministero del Lavoro, con nota prot. n. 1328 dell’1 marzo 2017 ha chiarito che le disposizioni relative agli operatori economici tenuti alle comunicazioni previste dal novellato articolo 24 bis non possono più ritenersi limitate alle sole aziende che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di call center, in quanto l’ambito di applicazione soggettivo è riferibile all’operatore economico, indipendentemente dal numero di dipendenti occupati, che svolge attività di call center utilizzando numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico, a prescindere dalla prevalenza o meno dell’attività di call center rispetto al complesso delle proprie attività.

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