di giustizia Ue, nella causa C-245/04 pronunciata ieri, ha preso in esame una operazione triangolare di acquisto, nella quale si effettuano due cessioni con un’unica spedizione intracomunitaria. Secondo i giudici di Lussemburgo, una sola delle due operazioni è da considerarsi cessione intracomunitaria, mentre l’altra è una cessione interna. E’, inoltre, irrilevante il soggetto che ha la disponibilità della merce durante il trasporto, in quanto l’individuazione del soggetto passivo non dipende dal possesso del bene durante la fase di spedizione, ma dall’individuazione del Paese dove deve essere rilevata la cessione interna (quello di partenza o quello di arrivo), che dipende da dove si trovano i beni all’atto della cessione. A tal fine per identificare lo Stato dove è effettuata la cessione interna, va individuato il Paese dove si conclude la prima cessione. Per , se è la prima cessione che comporta una spedizione e quindi produce un acquisto tassato nel Paese di destinazione, la seconda cessione si considera avvenuta nello Stato di arrivo; se, invece, è la seconda cessione che comporta la spedizione intracomunitaria, la prima è tassata nello Stato di partenza (quale cessione interna). Quindi, per individuare il Paese della transazione nazionale occorre verificare la cronologia delle due cessioni: si considera soggetto imponibile, lo Stato membro di partenza o quello di arrivo, a seconda che la cessione sia la prima o la seconda.
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