Con la cancellazione dal Registro, azioni esecutive non più esperibili nei confronti della Sas

Pubblicato il 08 febbraio 2012 Con la cancellazione dal Registro delle imprese della Società in accomandita semplice si determina l’estinzione immediata della stessa con conseguente impossibilità, per l’eventuale creditore, di proporre alcuna azione esecutiva nei confronti della compagine medesima.

La cancellazione, infatti, diviene opponibile ai terzi dal momento di pubblicità dell'atto, nel caso in cui l'evento si verifica dopo l'avvento della riforma societaria, dal primo gennaio 2004 nell'ipotesi in cui la cancellazione abbia avuto luogo in data in vigore del dlgs 6/2003.

E’ quanto ribadito dalla Suprema corte di cassazione nel testo della decisione n. 1677 del 2012 con cui è stato spiegato che la norma sulla cancellazione delle società di cui all'articolo 2495 del Codice civile si applica anche alle società poste in liquidazione in epoca antecedente al 1° gennaio 2004, data di entrata in vigore della riforma del diritto societario di cui al Decreto legislativo 6/2003, e, avendo carattere ricognitivo, anche ad ogni forma societaria, compresa quindi la Sas.
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