, sezione tributaria, con la sentenza n. 9328/2006 riconosce l’impossibilità di cumulare gli effetti della rottamazione dei ruoli con la chiusura delle liti pendenti. Secondo i giudici le due procedure di definizione – ex articolo 12 ed ex articolo 16 della legge 289/2002 – hanno una loro indiscutibile autonomia perciò non si può ipotizzare una interferenza tra le stesse. Infatti, la prima attiene alla “definizione dei carichi dei ruoli pregressi” e la seconda riguarda la “chiusura delle liti fiscali pendenti”. Oltre alla diversa catalogazione vi è una diversa disciplina sostanziale e processuale che le regola. Per cui, considerata “la diversità dei titoli di versamento non si possono ritenere sussistenti i presupposti dell’operazione di scomputo, consentita dal comma 5 dell’articolo della legge 289/02. I giudici, inoltre, non hanno neanche affrontato la domanda avanzata dal contribuente relativamente alla “compensazione” tra le somme versate a titolo di rottamazione dei ruoli e quelle dovute per la chiusura delle liti pendenti, in quanto va al di là della loro competenza a decidere a seguito dell’atto amministrativo di diniego nei confronti della richiesta del contribuente per insufficienza dei versamenti effettuati.
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