Con il riscatto del bene il prezzo da pagare è quello indicato dell'atto
Pubblicato il 04 luglio 2011
Con sentenza n.
13474 del 2011 la Corte di cassazione ha fornito due precisazioni in merito all'esercizio del diritto di riscatto da parte del conduttore di immobile commerciale qualora il locatore abbia venduto il bene a terzi senza rispettare la prelazione.
In primo luogo i magistrati hanno sancito che il prezzo da versare da parte del riscattante non è quello effettivamente pagato dall'acquirente bensì quello indicato nell'atto di compravendita. Ciò per contrastare le prassi contrattuali di norma seguite dalle parti che dichiarano davanti al notaio un prezzo più basso al fine di diminuire le imposte che gravano sulla compravendita.
Secondariamente, con il riscatto non avviene un nuovo trasferimento del bene ma si ha la sostituzione, dall'origine, dello stipulante iniziale con il terzo nella stessa posizione che questi aveva nel negozio concluso.
Ciò comporta che il conduttore che ha esercitato il riscatto non è tenuto a riconoscere il canone di affitto in quanto l'acquisto retroagisce alla data dell'atto stipulato.