La circolare n. 75 del 28 dicembre 2008, emessa dalle Entrate, in merito ai contratti di cessione di azioni o di quote di società chiarisce che:
- se sono stipulati per atto pubblico o scrittura privata autenticata sono da assoggettare, oltre che alla tassa sui contratti di borsa e all’imposta di bollo, all’imposta di registro in misura fissa e vanno registrati a termine fisso;
- se sono stipulati per scrittura non autenticata sono da registrare con l’imposta fissa ma solo in caso d’uso.
L’Agenzia, in tal modo, si uniforma a quanto stabilito nella sentenza n. 25087 dalla Cassazione e sovverte l’orientamento espresso nella circolare 60 del 29 marzo 2000, possibilista nei riguardi dell’esenzione da imposta di registro e di bollo nei contratti soggetti alla tassa sui contratti di borsa. Si ricorda che la sentenza citata ha risolto il conflitto di norme in tema stabilendo che le regole contenute nel Dpr 131/1986 e nel Dpr 642/1972 abrogano le discipline previgenti che disponevano l’esenzione. La circolare è stata diffusa nell’imminenza dell’abolizione della tassa sui contratti di borsa operata dal Governo con il decreto milleproroghe.
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