Comunità energetiche rinnovabili: tassazione dei contributi

Pubblicato il 24 luglio 2024

Chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate tramite la risoluzione n. 37/2024, su alcune questioni relative alla rilevanza fiscale degli incentivi offerti dal GSE e distribuiti tra gli associati di una comunità energetica rinnovabile (CER). Gli incentivi includono:

1. una tariffa incentivante della durata di vent'anni, la quale viene calcolata basandosi sull'energia condivisa tra i membri della comunità (conosciuta come tariffa premio);

2. un contributo per la valorizzazione dei vantaggi derivanti dall'autoconsumo di energia nella rete elettrica pubblica, anch'esso calcolato in base all'energia condivisa (contributo ARERA).

Si chiede quale sia il trattamento tributario delle restituzioni che la CER, costituita in forma di ente associativo del terzo settore, può operare a favore dei propri membri o soci, che hanno concorso all'autoconsumo di energia.

Contesto normativo e incentivi GSE

L’Agenzia delle Entrate, nel fornire indicazioni precise, ricorda che, nel dicembre 2019, sono state adottate misure temporanee attraverso l'articolo 42 bis del decreto legge n. 162. Questo serviva come preparazione per aderire completamente alla direttiva europea del 2018 sulla promozione delle energie rinnovabili.

 Queste norme provvisorie hanno permesso la creazione di modelli esplorativi per l'uso condiviso dell'energia rinnovabile, includendo sia l'autoconsumo di gruppo che le cosiddette comunità energetiche rinnovabili, rispettando specifiche regole delineate nella legge.

Il processo di integrazione della direttiva (UE) 2018/2001 è stato finalizzato con l'approvazione del decreto legislativo n. 199, l’8 novembre 2021. Questo decreto ha raggiunto la sua piena efficacia solo dopo l'approvazione di norme aggiuntive da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica il 7 a dicembre 2023.

Inoltre, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con delibera 727/2022/R/eel del 27 dicembre 2022, ha supportato l'attuazione delle politiche sulle comunità energetiche e l'autoconsumo collettivo.

In data 8 aprile 2024 è stata avviata l'apertura dei portali del Gse per presentare le istanze di ammissione agli incentivi, che comprendono, fra l'altro una tariffa incentivante ventennale calcolata in funzione dell'energia condivisa (tariffa premio) e un contributo di valorizzazione (contributo Arera).

CER: funzione

Le comunità energetiche rinnovabili (CER) devono perseguire l'obiettivo di fornire benefici ambientali, economici o sociali ai suoi soci o alle aree locali e non quello di realizzare profitti finanziari.

La comunità è un soggetto di diritto autonomo che include anche persone fisiche, Pmi, associazioni, enti territoriali e autorità locali, enti di ricerca, religiosi e del terzo settore, nonché le amministrazioni locali; per le imprese, la partecipazione a tali comunità energetiche non può costituire l'attività commerciale principale; la partecipazione è aperta a tutti i consumatori.

Somme distribuite dalla CER ai suoi membri: trattamento

Detto ciò, per quanto riguarda la questione delle somme distribuite dalla CER ai suoi membri e ricevute dal GSE, è importante notare che l'articolo 32 del decreto legislativo n. 199 del 2021 permette ai partecipanti finali di affidare alla Comunità la responsabilità di gestire le transazioni finanziarie, sia di pagamento che di incasso, con i venditori e il GSE.

Ai fini della gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il GSE, sussiste un rapporto di mandato senza rappresentanza.

Il pagamento ricevuto dal GSE per la quantità di energia che supera l'autoconsumo immediato e distribuito ai partecipanti ha rilevanza fiscale per i membri individuali, e non per la CER. Pertanto, le implicazioni fiscali di questi pagamenti varieranno a seconda della specifica classificazione fiscale del partecipante (individuo, entità non commerciale, etc.).

Di conseguenza, afferma la risoluzione n. 37/2024, l'attribuzione degli incentivi ricevuti dalla CER ai partecipanti della Comunità medesima non può considerarsi distribuzioni di utili, non costituendo tali incentivi “profitti finanziari”.

A supporto di tale testi, va menzionato il fatto che (articolo 5, Dlgs n. 117/2017) tra le attività di interesse generale che gli enti del Terzo settore possono svolgere, se effettuate in conformità alle norme specifiche che ne disciplinano l'esercizio, rientrano anche quelle aventi ad oggetto gli interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

Quindi, la CER, in quanto ente associativo, non può distribuire utili e avanzi di gestione, né può effettuare cessioni di beni e prestazioni di servizi agli associati.

Deve concludersi che la restituzione delle somme da parte di una CER costituita nella forma di ETS ai propri associati non costituisce aggiramento del principio di divieto di distribuzione degli utili.

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