La regolarizzazione delle violazioni sui nuovi adempimenti telematici relativi a fatture e liquidazioni periodiche può passare dal ravvedimento operoso. Questo è l'argomento della risoluzione n. 104 del 28 luglio 2017 dell’Agenzia delle Entrate, ricca di esempi e tabelle chiarificatrici.
Con il documento è indicata la corretta determinazione delle somme dovute a titolo di sanzione e interessi con riferimento all’ipotesi di ravvedimento operoso (articolo 13 Dlgs 472/1997) su rate versate tardivamente in relazione agli esiti delle attività di controllo automatizzati (articoli 36-bis del Dpr 600/1973 e 54-bis del Dpr 633/1962) e formali (articolo 36-ter del Dpr 600/1973) delle dichiarazioni, nonché a seguito della liquidazione delle imposte dovute sui redditi soggetti a tassazione separata (articoli 36-bis del Dpr n. 600/1973 e articolo 1, comma 412, legge 311/2004), risultanti dalle comunicazioni inviate ai contribuenti, prima della loro iscrizione a ruolo.
Tra chiarimenti e conferme:
In merito alle comunicazioni delle liquidazioni, si precisa che se il ravvedimento avviene oltre il termine della presentazione della dichiarazione Iva:
Quanto alle somme dovute a titolo di sanzione e interessi da ravvedimento, esse devono calcolarsi esclusivamente sull’importo della quota capitale della rata non versata.
Pertanto, al fine di conservare il beneficio della rateazione ed evitare l’iscrizione a ruolo della sanzione per il tardivo versamento, il contribuente deve effettuare il pagamento:
della rata non versata entro il termine di versamento di quella successiva;
degli interessi da rateazione calcolati, ai sensi del comma 3 dell’articolo 3-bis, dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione sino alla data di scadenza originaria della rata versata in ritardo;
degli interessi moratori da ravvedimento calcolati sull’importo della quota capitale della rata non versata, con decorrenza dal giorno successivo a quello in cui il versamento della rata stessa avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
della sanzione per omesso versamento (articolo 13 del Dlgs n. 471/1997, da ravvedersi ai sensi dall’articolo 13 del Dlgs n. 472/1997) e da calcolarsi sull’importo della quota capitale della rata non versata.
Se il contribuente versa, entro il termine di pagamento della rata successiva, l’importo della quota capitale della rata non versata e gli interessi da rateazione (e, quindi, conservi il beneficio della rateazione) ma non ravvede in tutto o in parte la sanzione ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs n. 472/1997, quest’ultima sarà iscritta a ruolo a titolo definitivo nella misura di cui all’articolo 13 del Dlgs n. 471/1997, insieme agli interessi legali.
Si ricorda che il primo termine per la trasmissione dei dati delle fatture scadrà il 16 settembre 2017 per il primo semestre 2017; mentre, la trasmissione delle liquidazioni periodiche ha già avuto la prima scadenza il 12 giugno 2017.
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