Comunicazioni in cancelleria se fallisce Pec e fax

Pubblicato il 28 ottobre 2015

In Cassazione, deve ritenersi regolare la comunicazione via fax presso lo studio del difensore, qualora sia fallito il tentativo di comunicare l' atto giudiziario presso il domicilio eletto a Roma.

La ricevuta da cui risulta al cancelliere che il fax è andato a buon fine, è infatti valida fino a prova contraria del destinatario, che deve eventualmente dimostrare il mancato o incompleto ricevimento.

Lo ha chiarito la Suprema Corte con sentenza n. 21892 depositata il 27 ottobre 2015, ove ha ribadito quella che è la procedura rituale di comunicazione degli atti in Cassazione

In ogni caso – ha precisato – la spedizione via pec costituisce la via prioritaria (sebbene non risulti ancora pubblicato il decreto ministeriale che accerta la funzionalità dei sistemi informatici in dotazione).

Qualora tuttavia il domiciliatario indicato si sia trasferito senza avvertire gli uffici, il cancelliere può ricorrere al fax (sempre che il difensore abbia indicato il relativo numero in un suo atto difensivo ai sensi dell'art. 125 c.p.c) e solo in seguito il biglietto va consegnato in cancelleria presso l'uffiico dove è in corso la causa.

Dunque, la domiciliazione ex lege in Cassazione può avvenire solo in via residuale, ovvero quando l'invio mediante pec e fax non sia andato a buon fine, ove il difensore non abbia indicato il suo indirizzo pec all'Ordine.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Start-up e PMI innovative: nuovo codice tributo per tax credit sugli investimenti

29/04/2025

Confisca edilizia: l’ipoteca del creditore estraneo non si estingue

29/04/2025

Ultimi giorni per presentare la Dichiarazione IVA 2025

29/04/2025

Molestie in azienda: formazione dei datori di lavoro e dirigenti

29/04/2025

Avvocati: la proposta di riforma dell’ordinamento forense

29/04/2025

Memorandum: scadenze lavoro dal 1° al 15 maggio 2025 (con Podcast)

29/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy