Con la Faq del 30 maggio 2019, Assosoftware fornisce chiarimenti sulla compilazione del rigo VP3 della comunicazione Li.Pe. nel caso di fatture di acquisto ricevute e registrate in un mese, ma portate in detrazione nel periodo precedente.
Il contribuente, spiega l’Associazione sentita l’Agenzia delle Entrate, può comportarsi nel modo che ritiene più opportuno in base ai propri sistemi gestionali: sebbene le istruzioni della Comunicazione Li.Pe. siano chiare su come riportare il totale delle operazioni passive effettuate nel periodo di riferimento (rigo VP3) e l’ammontare dell’Iva relativa agli acquisti registrati per i quali viene esercitato il diritto alla detrazione (rigo VP5), si ritiene che le stesse, essendo state predisposte anteriormente alle novità normative introdotte con l’articolo 14 del decreto-legge n. 119 del 2018, non possano tener conto della suddetta fattispecie e, quindi, che i contribuenti possano inserire nei righi richiamati indicazioni più coerenti.
Dunque, nel rigo VP3 (per marzo 2019), Assosoftware ritiene che debbano trovare spazio anche le fatture che, pur registrate nei primi 15 giorni del mese successivo (aprile), si riferiscono ad operazioni effettuate in quello precedente (marzo) e per le quali è stato esercitato il diritto alla detrazione.
Si ricorda che il comma 1 dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, è stato implementato dal decreto fiscale citato.
In merito alle dichiarazioni e versamenti periodici, il Dpr stabiliva che entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Il decreto 119/2018 aggiunge che, entro il medesimo termine, può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.
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