Comunicazione del licenziamento al centro per l’impiego: decorrenza dei 5 giorni

Pubblicato il 13 ottobre 2012 Con nota 18273 del 12 ottobre 2012, il ministero del Lavoro interviene, alla luce della riforma del mercato del lavoro (Legge 92/2012), con chiarimenti sul rispetto dei 5 giorni lavorativi per l’invio, da parte dei datori di lavoro, delle comunicazioni di interruzione del rapporto di lavoro da inoltrare al centro per l'impiego competente. La comunicazione è obbligatoria in caso di interruzione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni o risoluzione consensuale.

Nel licenziamento individuale di natura economica si è tenuti ad inviare la comunicazione entro cinque giorni dalla risoluzione del contratto, non dalla data in cui produce effetto il licenziamento. Dunque, non si deve tener conto della circostanza secondo cui la stessa risoluzione produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento medesimo è stato avviato.

Con la nuova procedura della convalida delle dimissioni del lavoratore, si ha che la decorrenza della comunicazione al centro per l'impiego parte dal giorno in cui il lavoratore (nel caso di dimissioni) o le parti (nel caso di risoluzione consensuale) intendono far decorrere giuridicamente la stessa risoluzione. Se nella lettera di dimissioni si fa riferimento ad una data come ultimo giorno di lavoro, dal giorno successivo parte il conteggio dei 5 giorni. In tale ambito, si spiega anche che il datore di lavoro, nel caso debba trasmettere al lavoratore l'invito ad effettuare la comunicazione della convalida spontanea in caso di mancanza della stessa, per farlo ha 30 giorni di tempo a decorrere dal giorno in cui si risolve giuridicamente il rapporto (giorno successivo alla data indicata come ultimo giorno di lavoro). In caso di revoca delle dimissioni, infine, se il datore di lavoro ha già effettuato la comunicazione al Centro deve effettuarne un’altra di revoca.
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