La Finanziaria per il 2006, nel disciplinare l'imposta di registro, al fine di fare emergere il prezzo reale degli immobili in compravendita, evitando così la pratica dei pagamenti "in nero", ha stabilito che il prezzo delle compravendite di abitazioni tra privati venga calcolato in base al valore catastale e non più in base al prezzo dichiarato nel rogito (comma 497 dell'articolo unico). La norma che rivede il calcolo delle imposte per la compravendita di abitazioni tra "privati" si applica anche alle "pertinenze" il cui valore è assorbito nella rendita catastale dell'abitazione, mentre per quelle dotate di propria rendita catastale non si leggono limiti nè qualitativi nè quantitativi dalla legge.
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