Il coniuge assegnatario, in sede di separazione, della casa coniugale, è tenuto a rilasciarla, se la trascrizione dell’atto di vendita di quest’ultima, è antecedente a quella dell'atto di assegnazione.
Lo ha deciso la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, con ordinanza n. 7007 del 17 marzo 2017, respingendo le ragioni di una donna, cui, dopo la separazione, era stato concesso di abitare, assieme alla figlia, nella casa della suocera.
Secondo gli ermellini – nel confermarne la decisione – hanno ben argomentato i giudici d’appello, nel dare rilevanza all'ordine di trascrizione dell’assegnazione, avvenuto successivamente a quello di compravendita dell’immobile; dunque non opponibile al terzo acquirente.
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