La Corte di cassazione, con la sentenza 5686 del 9 marzo 2010, interviene in merito ad un avviso di accertamento, a rettifica di Invim e delle imposte indirette, ricevuto da una società prima che l'Ute avesse assegnato la rendita all'immobile venduto. I giudici hanno ritenuto l’atto non valido poiché: “in caso di compravendita, in ipotesi di immobile non attributario di rendita nonché di richiesta di avvalersi di quanto disposto dall'art. 12, l. 154/1988, l'Ufficio può emettere avviso di liquidazione per l'imposta (non necessariamente avviso di accertamento) solo in seguito all'attribuzione di rendita da parte dell'Ute e solo per la differenza tra il valore dichiarato e quello accertato”.
Inoltre, viene indicato che l’Ufficio debba procedere successivamente al conguaglio dell’imposta con avviso di liquidazione e non con atto di accertamento.
La Ctr Lazio dovrà riesaminare la questione alla luce dei rilievi della Cassazione.
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