Competenza del giudice del domicilio del consumatore in caso di attività rivolta all'estero

Pubblicato il 18 ottobre 2013 La Corte di giustizia, con sentenza del 17 ottobre 2013 relativamente alla causa C-218/12, si è pronunciata su di una domanda pregiudiziale che verteva sull'interpretazione dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento n. 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

In particolare, la questione sottoposta ai giudici europei dalla Corte d'appello tedesca riguardava la facoltà del consumatore, sancita dall'articolo 15 citato, di rivolgersi al giudice del luogo in cui il medesimo ha il domicilio, concessa quando l'attività commerciale del venditore è diretta verso lo Stato in cui ha il domicilio il consumatore medesimo.

Nella specie, i giudici tedeschi di primo grado si erano dichiarati incompetenti nell'ambito della controversia avente ad oggetto un'azione in materia di garanzia a seguito della conclusione di un contratto di compravendita di un autoveicolo usato tra un cittadino tedesco e il titolare di un'azienda francese con sede al confine tra i due stati. Anche se il contratto era stato firmato in Francia, presso la sede del venditore, l'acquirente aveva adito i giudici tedeschi in quanto dal contenuto del sito Internet del commerciante risultava che l'attività di quest'ultimo era parimenti diretta verso la Germania.

L'articolo 15 citato – spiega, espressamente, la Corte - “dev’essere interpretato nel senso che non postula la sussistenza di un nesso di causalità tra il mezzo, vale a dire un sito Internet, utilizzato per dirigere l'attività commerciale o professionale verso lo Stato membro di domicilio del consumatore e la conclusione del contratto con il consumatore medesimo. Tuttavia, la sussistenza di un simile nesso di causalità costituisce un indizio di riconducibilità del contratto ad un'attività di tal genere”.
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