Competenza del giudice del domicilio del consumatore anche se il contratto non è stato concluso a distanza

Pubblicato il 07 settembre 2012 Per l’applicazione dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento (CE) n. 44/2001, secondo cui se il contratto è concluso con una persona o società che svolge un'attività diretta, con qualsiasi mezzo, verso l'acquirente che utilizza i beni per fini non professionali, il consumatore può scegliere di agire dinanzi ai giudici del luogo in cui è domiciliato, non è necessario che il contratto medesimo tra il consumatore ed il professionista sia stato concluso a distanza.

E’ quanto sancito dai giudici della Corte di giustizia con riferimento alla causa C-190/11 del 6 settembre 2012, concernente l’interpretazione dell’articolo 15 sopra citato sulla competenza giurisdizionale, nonché il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Transizione 5.0: nuovi chiarimenti dal GSE su credito d'imposta e sistemi energetici

07/10/2024

CCNL Installatori e manutentori piscine Conflavoro - Stesura dell'1/2/2023

07/10/2024

CCNL Impianti sportivi Conflavoro - Stesura del 10/09/2022

07/10/2024

Patente a crediti: le Faq dell’Ispettorato nazionale del lavoro

07/10/2024

Riforma del sistema doganale 2024, novità su contrabbando e sanzioni. Analisi Dogane

07/10/2024

Omissione e evasione contributiva: sanzioni, accertamento e compliance

07/10/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy