Con sentenza n. 24859 depositata il 9 dicembre 2015, la Corte di Cassazione, prima sezione civile, ha accolto il ricorso di un avvocato, che aveva convenuto in giudizio una pubblica amministrazione, per sentirla condannare al compenso per una prestazione professionale eseguita in suo favore.
Domanda dapprima respinta dalla Corte d'appello, la quale aveva negato l'esistenza di un contratto d'opera professionale sottostante, in quanto basato su un atto unilaterale ricettizio (la procura alle liti), a cui non aveva fatto riscontro l'accettazione in forma scritta del professionista (non potendosi desumere tale accettazione dall'espletamento dell'attività professionale o dalla sottoscrizione dell'atto difensivo).
Ragionamento tuttavia smentito dalla Cassazione, secondo cui, viceversa, in riferimento agli incarichi professionali di difesa in giudizio di un'amministrazione pubblica, il requisito della forma scritta ad substantiam deve ritenersi soddisfatto con il rilascio della procura ex art. 83 c.p.c.. Ciò poichè l'esercizio della rappresentanza giudiziale mediante la redazione e sottoscrizione di atti difensivi realizza di fatto, attraverso l'incontro della volontà delle parti, l'accordo contrattuale secondo le modalità richieste ai fini dell'identificazione del contenuto negoziale.
Se è vero infatti – precisa ancora la Corte – che la procura ad litem quale atto unilaterale di conferimento della rappresentanza in giudizio, si differenzia dal sottostante contratto di patrocinio (che invece ha natura bilaterale ed è finalizzato all'attribuzione dell'incarico professionale), è anche vero che quando la procura venga accettata dal legale mediante il concreto esercizio del potere rappresentativo (sottoscrizione atti difensivi), il collegamento necessario funzionale tra questi ultimi e la procura medesima, consente di ritenere concluso il contratto di patrocinio.
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