Compenso eccessivo ed iniquo, sanzione disciplinare confermata

Pubblicato il 26 novembre 2014 L'aleatorietà dell'accordo di quota lite tra compenso e risultato non esclude la possibilità di valutarne l'equità, se la stima effettuata dalle parti, ossia, sia stata, al momento della conclusione dell'accordo medesimo, ragionevole o sproporzionata per eccesso rispetto alla tariffa di mercato.

E ciò, tenuto contro di tutti i fattori rilevanti, quali il valore e la complessità della lite, la natura del servizio professionale, l'assunzione del rischio.

Patto di quota lite con rispetto del principio di proporzionalità

Ed infatti, a seguito della modifica delle norme deontologiche forensi alla luce del decreto legge n. 223/2006, la possibilità di pattuire tariffe speculative si accompagna all'introduzione di particolari cautele sul piano deontologico, tese a prevenire il rischio di abusi commessi a danno del cliente e a precludere la conclusione di accordi iniqui.

E' quanto precisato dai giudici di Cassazione, Sezioni unite civili, nel testo della sentenza n. 25012 del 25 novembre 2014.

Nel caso specificamente esaminato, la Suprema corte ha confermato la sanzione disciplinare della censura irrogata dal Consiglio nazionale forense nei confronti di un legale in considerazione della manifesta eccessività e iniquità di un compenso pattuito con la parte in una controversia dall'esito ben prevedibile e di non così rilevante difficoltà.
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