L’Agenzia delle Entrate si è espressa sull’assoggettamento ad Irap dei compensi per l’attività di sindaco e amministratore svolta dai soci di un'associazione professionale.
Il caso trattato è avviato da un’associazione professionale di dottori commercialisti e consulenti del lavoro in cui alcuni soci svolgono la carica di sindaco; si chiede, prendendo a supporto la norma di comportamento dell’Aidc di Milano n. 215/2021, se sia possibile non versare l’Irap per i compensi percepiti per la carica di sindaco o amministratore dell’associato trattandosi di attività esercitate personalmente dal professionista, dunque, senza apporto dell'autonoma organizzazione riferibile all’associazione.
Ricordando che presupposto delI’Irap è l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi (l'attività esercitata da società e enti è sempre soggetta ad Irap), la risposta n. 338 del 5 giugno 2023 dell’Agenzia delle Entrate afferma che soggetti passivi sono le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate ex articolo 5, comma 3, del Tuir, esercenti arti e professioni ai sensi dell’articolo 53 del Tuir.
In tale cornice si è inserita la legge di Bilancio 2022 (30 dicembre 2021, n. 234) che ha stabilito come non sia dovuta l‘Irap dalle persone fisiche esercenti attività commerciali o arti e professioni, rimanendo tuttavia assoggettato l'esercizio di arti e professioni in forma associata.
In materia va anche ricordato il dettato della Corte di cassazione. Circa i compensi riguardanti gli incarichi di sindaco o amministratore svolti da un professionista di un'associazione professionale, è stato affermato che gli stessi non vanno inclusi nella base imponibile Irap dell'associazione qualora:
Ciò premesso, l’Agenzia delle Entrate con risposta n. 338/2023, ha osservato che nel caso sottoposto alla sua attenzione:
A riprova di ciò, si evince che il compenso per l'incarico di sindaco è erogato all’associazione e non al professionista.
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