Compenso Ctu: entro cento giorni, a pena di decadenza

Pubblicato il 16 marzo 2015 Il diritto al compenso da parte dell’ausiliario del giudice (Ctu), deve essere esercitato nel termine di decadenza di cento giorni dal deposito della relazione peritale, ai sensi dell’art. 71 comma 2 D.p.r. 115/2002.

E’ quanto disposto dalla Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con sentenza n. 4373 depositata il 4 marzo 2015, rigettando il ricorso presentato da un ingegnere che aveva espletato un incarico di consulente tecnico nell’ambito di un procedimento penale.

Quest’ultimo, in particolare, si era opposto all’ordinanza del Tribunale con cui si era visto respingere la sua domanda di liquidazione del compenso per l’espletamento dell’incarico, in quanto proposta oltre il termine di decadenza di cui all’art. 71 comma 2 D.p.r. 115/2002.

La Cassazione in proposito, con la pronuncia in esame, ha  respinto innanzitutto l’interpretazione fornita dal ricorrente, secondo cui, una volta verificatasi – come nel caso di specie – la decadenza di cui all’art. 71 comma 2 cit. decreto, potrebbe ancora invocarsi l’applicazione dell’ordinario termine di prescrizione.

Invero, il termine di cento giorni - ha precisato la Suprema Corte - è espressamente previsto a pena di decadenza, non è ordinatorio e decorre per il solo fatto materiale del trascorrere del tempo, indipendentemente da eventuali situazioni soggettive o oggettive verificatesi medio tempore.

La sua inutile decorrenza, impedisce dunque l’applicazione dei più lunghi termini di prescrizione.

Né si è ritenuto fondato il tentativo del ricorrente di spostare in avanti il momento da cui far decorrere i suddetti cento giorni, ovvero da quando il C.t. è in grado di quantificare tutte le spese anche sostenute dai terzi, di cui deve chiedere ed ottenere il rimborso.

Trattasi infatti di semplici adempimenti amministrativi. che non hanno alcuna incidenza sull’inizio della decorrenza di cui all’art. 71 comma 2 cit. decreto, che corrisponde esattamente al completamento delle operazioni peritali mediante deposito della relazione di risposta ai quesiti, entro il termine fissato dal giudice.
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