In tema di spese processuali, ai sensi del D.m. n. 240/2012, i nuovi parametri a cui devono essere commisurati i compensi degli avvocati in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante al legale che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale (ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate).
A stabilirlo la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con sentenza n. 1801 depositata il 24 gennaio 2017.
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