Lo studio professionale associato può, anche se privo di personalità giuridica, porsi come autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici.
Esso, infatti, rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi cui la legge attribuisce la predetta capacità.
Di conseguenza, è necessario che il giudice di merito, una volta chiamato a decidere circa la legittimazione attiva dell'associazione, provveda sia all'individuazione del soggetto cui è stato conferito l'incarico professionale (associazione o singolo professionista), sia alla verifica, sulla base del contenuto degli accordi intercorsi fra i singoli associati per la disciplina dell'attività comune, dell'eventuale attribuzione all'associazione di poteri rappresentativi dei singoli associati.
Sono i principi richiamati dalla Corte di cassazione nel testo dell'ordinanza n. 10732 del 20 aprile 2023, pronunciata in accoglimento del ricorso avanzato dal legale rappresentante di uno studio professionale che il Tribunale aveva ritenuto non legittimato ad agire per ottenere il pagamento dei compensi professionali dovuti da un condominio ad uno degli avvocati associati.
Nella specie, l'organo giudicante nel merito, nel suo compito di verifica della legittimazione attiva dell'associazione, non aveva rilevato che, dal relativo statuto, si desumeva che l'attività era svolta dagli associati "in nome e per conto dell'associazione".
Ne discendeva che l'associazione concludeva i contratti di prestazione d'opera professionale mediante la rappresentanza dei soci, essendo, quindi, l'associazione il soggetto che gestiva sostanzialmente gli incarichi professionali.
Inoltre, non era stato nemmeno considerato, dal Tribunale, che l'art. 25, comma 1, del D. Lgs. n. 96/2001, disciplinando la legittimazione attiva per i crediti derivanti dall'attività professionale svolta da singolo associato, ha stabilito - a conferma del fatto che l'attività fa capo sostanzialmente alla associazione - che i compensi derivanti dall'attività professionale dei soci costituiscono crediti della società.
Con lo statuto, in ogni caso, gli associati avevano previsto che i compensi relativi agli incarichi professionali, anche se conferiti singolarmente, spettavano all'associazione, tanto che, ove l'incarico svolto dal singolo professionista fosse stato fatturato dall'associazione, si sarebbe attuata una cessione del credito dal professionista all'associazione in forza degli accordi contrattuali oggetto dell'atto costitutivo.
Il ragionamento del Tribunale, in definitiva, non risultava in linea con i più recenti principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità ed è stato cassato, con rinvio per una nuova decisione in ordine alla legittimazione attiva dello studio professionale istante.
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