Compensi amministratori pignorabili per intero

Pubblicato il 21 gennaio 2017

I compensi che spettano all’amministratore unico o al consigliere di amministrazione di una società per azioni per le funzioni svolte in ambito societario, sono pignorabili per intero, ed ossia non nel limite della misura del quinto, prevista dal 4° comma dell’articolo 545 del Codice di procedura civile.

Questo in quanto i predetti soggetti sono legati alla Spa da un rapporto di tipo societario che, in considerazione dell’immedesimazione organica che si verifica tra persona fisica ed ente e dell’assenza del requisito della coordinazione, non è compreso in quelli previsti dal n. 3 dell’articolo 409 del Codice procedurale civile (collaborazione, parasubordinazione o rapporto d’opera).

Natura rapporto tra amministratore e società

E’ questo il principio di diritto affermato dalle Sezioni unite civili di Cassazione nel testo della sentenza n. 1545 depositata il 20 gennaio 2017 e con la quale è stata ribaltata la statuizione con cui i giudici di merito avevano affermato la limitata pignorabilità dei crediti di un amministratore di Spa.

Nel testo della decisione, gli Ermellini hanno fornito un’ampia disamina sui diversi orientamenti affermati dalla dottrina e dalla giurisprudenza in ordine alla natura del rapporto che lega la società per azioni ai suoi amministratori, sottolineando la propria posizione critica con riferimento alla teoria del rapporto parasubordinato.

E’ quella sulla natura, infatti, la questione principale da affrontare per addivenire alla soluzione della problematica specificamente sottoposta al loro esame ed ossia se il limite di pignorabilità degli stipendi previsto dall’articolo 545 C.p.c., 4° comma, sia applicabile ai compensi o agli emolumenti dell’amministratore di Spa.

Ed in proposito, viene illustrato e confermato il più recente approdo giurisprudenziale secondo cui il rapporto fra amministratore e società deve essere ricondotto nell’ambito dei rapporti societari, in considerazione dell’immedesimazione organica che si verifica tra persona fisica ed ente.

Precisazione

Il principio espresso – ha sottolineato, tuttavia, la Suprema corte – vale per quel che concerne la figura dell’amministratore societario nelle sue funzioni tipiche di gestione e rappresentanza dell’ente.

Non va escluso, infatti, che possa instaurarsi, tra la società e la persona fisica, anche un autonomo, parallelo e diverso rapporto che assuma, secondo un accertamento esclusivo che spetta al giudice di merito, le caratteristiche di una rapporto subordinato, parasubordinato o d’opera.

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