In vista dell'entrata in vigore delle nuove normative sulla compensazione dei crediti fiscali, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 16/E/2024, firmata dal direttore Ernesto Maria Ruffini, per chiarire le nuove disposizioni legislative e, al contempo, fornire dettagli essenziali e indicazioni operative agli Uffici.
Nel documento di prassi vengono analizzate le nuove norme in vigore dal 1° luglio 2024, introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 e dal Decreto Agevolazioni, che, nello specifico, riguardano:
Si deve ricordare che è stato l'articolo 1 della Legge del 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024), nei commi 94 a 98, ad introdurre nuove misure per la razionalizzazione e il contrasto all'evasione fiscale. Queste misure modificano la disciplina delle compensazioni di crediti delineata dall'articolo 11, comma 2, del Decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 e dall'articolo 37, commi 49 e seguenti, del Decreto legge del 4 luglio 2006, n. 223.
Successivamente è intervenuto anche l'articolo 4, commi 2 e 3, del Decreto legge n. 39 del 29 marzo 2024, noto come "decreto Agevolazioni", a modificare il comma 49-quinquies dell'articolo 37 del predetto Dl n. 223/2006.
La finalità di tali modifiche è quella di semplificare e rendere più trasparenti le procedure fiscali, oltre a migliorare il controllo e la gestione delle compensazioni fiscali.
Vediamo quali sono le novità che entrano in vigore dal primo giorno del mese di luglio 2024.
A partire dal 1° luglio 2024, l'utilizzo dei crediti per la compensazione potrà avvenire solamente attraverso i sistemi online dell'Agenzia delle Entrate.
Da tale data, infatti, vi sarà un obbligo significativo che riguarda la modalità di compensazione dei crediti fiscali attraverso i modelli di pagamento F24: tutti i pagamenti che includono compensazioni dovranno essere effettuati esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, mentre verrà eliminata la possibilità di utilizzare canali intermediari, come banche o servizi postali, che precedentemente potevano gestire questi pagamenti, ricevendo una commissione specifica per il servizio.
Fino al 30 giugno 2024, era obbligatorio utilizzare i servizi telematici solo per i modelli F24 a saldo zero, mentre per quelli a saldo positivo l'uso dei servizi dell'Agenzia era solo una possibilità.
Ciò in base a quanto stabilito dall’articolo 11 del Dl n. 66 del 2014, intitolato "Riduzione dei costi di riscossione fiscale", che prevede specifiche modalità per la trasmissione dei modelli di pagamento F24 che includono crediti da compensare, anche al fine di migliorare il controllo su tali operazioni. Tuttavia, con l'introduzione del comma 95 dell'articolo 1 della Legge di bilancio 2024, le cose cambiano e viene stabilito che, a partire dal 1° luglio 2024, tutti i versamenti che implicano l'uso di crediti in compensazione dovranno essere eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.
Inoltre, l'obbligo si estende anche alla compensazione verticale, che riguarda lo stesso tributo, ad esempio la compensazione tra acconti IRES e saldi IRES a credito mostrati nel modello F24.
Di conseguenza, per le deleghe con compensazione e saldo maggiore di zero eseguite dal 1° luglio 2024:
Inoltre, questa regola si applicherà anche alle deleghe eseguite il 1° luglio 2024 a causa del rinvio del termine di versamento del 30 giugno 2024, che cade di domenica, al primo giorno lavorativo successivo.
Sempre dal 1° luglio 2024, non sarà più possibile utilizzare il meccanismo di compensazione orizzontale nel caso in cui i debiti maturati eccedano la soglia di 100mila euro.
Ciò, come detto, per effetto della Legge di Bilancio 2024 e del successivo Decreto Agevolazioni che sono intervenuti introducendo il comma 49-quinquies dell'articolo 37 del Decreto legge n. 223 del 2006.
Specificatamente, il nuovo testo del comma 49-quinquies prevede che i contribuenti con iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione per atti emessi dall’Agenzia delle entrate, con un ammontare complessivo superiore a 100.000 euro e con termini di pagamento scaduti senza sospensioni in atto, sono esclusi dalla possibilità di compensare debiti con crediti come previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.
Tale limitazione non si applica alle somme che fanno parte di piani di rateazione non decaduti per cui sono mantenute valide le disposizioni dell'articolo 31, comma 1, del Decreto legge n. 78 del 2010.
Riguardo a tale limitazione, la circolare n. 16/E del 28 giugno 2024 specifica che per il raggiungimento della soglia di 100.000 euro, che limita la possibilità di utilizzare la compensazione di crediti, sono rilevanti diversi tipi di importi affidati all’agente della riscossione, come per esempio:
Affinché questi importi contribuiscano al raggiungimento della soglia di 100.000 euro, è necessario che:
Il divieto di compensazione, ovvero l'esclusione dalla possibilità di utilizzarla, viene revocato quando l'importo totale dei carichi affidati all'agente della riscossione e i relativi accessori si riduce a un valore inferiore o uguale a 100.000 euro. Questo può avvenire a seguito di:
La riduzione o l'eliminazione dei carichi affidati all'agente della riscossione, fino a un importo complessivo di 100.000 euro, può essere ottenuta dal contribuente anche attraverso l'utilizzo in compensazione di crediti relativi esclusivamente alle imposte erariali e ai loro accessori.
Per gli atti di recupero relativi a crediti non spettanti o inesistenti, utilizzati in tutto o in parte per compensazione – emessi secondo l’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge finanziaria 2005, o secondo l’articolo 38-bis del DPR n. 600 del 1973 – le norme specifiche impediscono l'uso della compensazione come metodo di definizione di questi debiti. Di conseguenza, per eliminare o ridurre questi debiti, il pagamento deve avvenire direttamente, senza possibilità di compensazione.
Il recente aggiornamento al comma 49-quinquies dell'articolo 37 del Dl n. 223 del 2006 specifica che, quando il divieto alle compensazioni non si applica, continua a valere l'articolo 31 del Dl n. 78 del 31 maggio 2010.
In pratica, se l'ammontare dei carichi affidati all'agente della riscossione supera i 1.500 euro ma rimane inferiore a 100.000 euro, si applica l'articolo 31, comma 1, del Dl n. 78/2010, che limita la compensazione solo ai crediti erariali.
Tuttavia, se i carichi superano i 100.000 euro, il regime di compensazione è regolato esclusivamente dal comma 49-quinquies dell'articolo 37 del Dl n. 223 del 2006, secondo cui il divieto di compensazione si applica a tutti i crediti, sia erariali che agevolativi, con alcune eccezioni specificate.
A seguire una Tabella che riporta una visione chiara delle differenze in termini di ammontare dei debiti che innescano il divieto di compensazione e dei tipi di crediti coinvolti nelle due normative.
Normativa |
Soglia di debito |
Crediti inclusi nel divieto |
Eccezioni al divieto |
Articolo 31, comma 1, DL n. 78/2010 |
Superiori a €1,500 |
Crediti erariali |
Nessuna eccezione specificata per crediti sotto questa soglia |
Comma 49-quinquies, Articolo 37, DL n. 223/2006 |
Superiori a €100,000 |
Tutti i crediti (erariali e agevolativi) |
Crediti specificati nelle lettere e), f), e g) dell'articolo 17, comma 2, DLgs. n. 241/1997 |
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