Compensazione di crediti Iva in anticipo e senza visto: sanzioni?

Pubblicato il 27 marzo 2025

L'utilizzo anticipato di crediti IVA superiori alla soglia stabilita dalla legge costituisce una violazione sostanziale, trattata come "omesso versamento di imposta".

Questa violazione non rientra nel cumulo giuridico delle sanzioni, ma segue la disciplina del cumulo materiale, con sanzioni più severe.

Utilizzare il credito IVA in compensazione senza il visto di conformità, invece, è una violazione formale che non invalida il diritto del contribuente di compensare il credito, se questo è stato accertato.

Dato che non incide sulla base imponibile o sul versamento dell'imposta, tale violazione non è sanzionabile.

Compensazione anticipata dei crediti IVA  

E' quanto sancito dalla Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con ordinanza n. 7154 del 17 marzo 2025 nel pronunciarsi su un contenzioso relativo alla compensazione di crediti IVA per importi superiori a 5.000 euro e 15.000 euro, eseguita senza il rispetto di determinati obblighi previsti dalla normativa.

In particolare, la questione riguardava la compensazione anticipata dei crediti IVA e la mancanza del visto di conformità, elemento essenziale per la validità della compensazione di crediti superiori a una certa soglia.

Di seguito i principi di diritto enunciati dalla Suprema corte:

"L’utilizzo in compensazione di un credito Iva annuale o infrannuale per importi superiori all’ammontare stabilito dall’art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, nella formulazione vigente ratione temporis, in anticipo rispetto ai termini ivi indicati, concreta una violazione di carattere sostanziale, risolvendosi, sotto il profilo sanzionatorio, in un “omesso versamento di imposta” non assoggettabile all'istituto della continuazione, disciplinato dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 2, ma alla più severa disciplina del cumulo materiale delle sanzioni, previsto dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13".
"L’utilizzo in compensazione di credito IVA senza l’apposizione sulla dichiarazione del contribuente, del visto di conformità del responsabile del centro di assistenza fiscale, previsto dall'art. 10, comma 1, lett. a), n. 7, del d.l. n. 78 del 2009, convertito nella l. n. 102 del 2009, configura una violazione puramente formale che non determina il venir meno del diritto del contribuente di portare in compensazione il credito Iva una volta accertata, sul piano sostanziale, l'esistenza dello stesso (ovvero nell’ipotesi di sua mancata contestazione); sotto il profilo sanzionatorio, tale violazione meramente formale, non equiparabile ad un omesso versamento, in quanto non pregiudica l'esercizio delle attività di controllo da parte dell'ente accertatore e non incide sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento del tributo, non è punibile per assenza di offensività della condotta".
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