Il ministero della Giustizia si è pronunciato in ordine alla questione dell’interpretazione ed applicazione dell’articolo 1 del Decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 15 luglio 2016, concernente la compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti ed onorari spettanti agli avvocati del patrocinio a spese dello Stato, pervenendo alla conclusione secondo cui devono ritenersi ammessi alla procedura di compensazione in oggetto, ai sensi dell’articolo 1, comma 778 della Legge n. 208/2015, tutti gli avvocati, anche qualora esercenti la professione in forma associata.
E’ quanto si apprende da una circolare del dicastero della Giustizia datata 1 settembre 2017, inviata ai presidenti e ai procuratori generali delle Corti di appello del territorio, ai presidenti e procuratori di tribunale, al Consiglio nazionale forense nonché al direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del ministero dell’Economia.
Alla luce di questa lettura – si legge nel provvedimento – va rettificata la precedente circolare ministeriale del 3 ottobre 2016, laddove era stato precisato che la compensazione non poteva esercitarsi per le fatture intestate a studi associati.
A seguito della correzione dovrà, per contro, concludersi che tale opzione è possibile anche per le fatture intestate ai citati studi professionali associati.
L’interlocuzione sull'opportunità di estendere la compensazione anche per dette ultime fatture era stata avviata dal Consiglio nazionale forense che, si ricorda, aveva trasmesso, a tal proposito, apposita nota al Direttore Generale del Dipartimento Affari Giustizia del ministero.
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